Art. 15

Importi rimborsati

In vigore dal 11 set 2023
Importi rimborsati 1.   Le spese di viaggio sono rimborsate sulla base dei costi effettivamente sostenuti fino a concorrenza: a) in caso di viaggio in aereo, della tariffa della classe «business», fino a un massimo equivalente alla tariffa pubblica di classe «D»; b) in caso di viaggio in treno o in nave, della tariffa di prima classe; 2.   In caso di viaggio in auto privata, le spese di viaggio sono rimborsate sulla base delle spese effettivamente sostenute e secondo le seguenti modalità: a) per un unico viaggio di andata o di ritorno, fino a un massimo di 720 km; b) per tutti i viaggi in auto privata all’interno dello Stato membro di elezione fino al massimo annuo di cui all’, paragrafo 1, lettera b); c) per tutti i viaggi in auto privata effettuati a norma dell’, paragrafo 1, lettere a) e c), e dell’, paragrafo 2, all’interno dello Stato membro di elezione, fino a un massimo di 60 000 km per anno civile; d) fino al raggiungimento dei limiti massimi di rimborso di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo, il massimale di rimborso è pari a 0,58/km EUR; e) qualora, per completare un viaggio in automobile, sia necessario attraversare uno specchio d’acqua, le spese di traghetto o di altri mezzi di trasporto utilizzati sono rimborsabili.
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