Art. 10
Diritto al rimborso dei viaggi ufficiali
In vigore dal 11 set 2023
Diritto al rimborso dei viaggi ufficiali
1. I deputati hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nel corso:
a)
dei viaggi effettuati avendo come destinazione o provenienza i luoghi di lavoro del Parlamento o i luoghi di riunione di uno dei suoi organi ufficiali quali definiti al paragrafo 3 («spese di viaggio ordinarie»);
b)
dei viaggi effettuati nel quadro dell’esercizio del loro mandato al di fuori dello Stato membro di elezione, conformemente all’ («spese di viaggio complementari»);
c)
dei viaggi effettuati nello Stato membro di elezione, conformemente all’.
2. Sono altresì considerate spese di viaggio ordinarie:
a)
le spese sostenute dal deputato per effettuare missioni specifiche autorizzate dal Presidente, dall’Ufficio di presidenza o dalla Conferenza dei presidenti.
b)
le spese sostenute dai presidenti di commissione o di sottocommissione per assistere alle riunioni del Consiglio.
3. Per «organi ufficiali del Parlamento» si intendono gli «organi del Parlamento» quali definiti al titolo I, capitolo 3, del regolamento del Parlamento, nonché le commissioni parlamentari, le delegazioni interparlamentari e le altre delegazioni costituite sulla base del regolamento e i gruppi politici e gli altri organi autorizzati dall’Ufficio di presidenza o dalla Conferenza dei presidenti.
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