Art. 66
Principio di utilizzazione dei fondi
In vigore dal 11 set 2023
Principio di utilizzazione dei fondi
1. Gli importi versati a norma del titolo I, capitoli 4, 5 e 6, sono utilizzati esclusivamente per finanziare attività legate all’esercizio del mandato di deputato e non per coprire spese personali o finanziare sovvenzioni o doni di tipo politico.
2. Per quanto riguarda l’utilizzo dei fondi messi a disposizione a norma delle presenti misure di attuazione, i deputati non intraprendono alcuna azione che possa originare un conflitto tra i propri interessi e gli interessi finanziari dell’Unione.
Esiste conflitto di interessi quando l’operato di un deputato è influenzato da motivi familiari, affettivi, d’interessi economici o da ogni altro interesse personale, diretto o indiretto.
3. I deputati rimborsano al Parlamento gli importi non utilizzati, salvo il caso in cui siano rimborsati forfettariamente.
Storico versioni
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