Art. 64
Durata delle pensioni di reversibilità e di orfano
In vigore dal 11 set 2023
Durata delle pensioni di reversibilità e di orfano
1. La pensione di reversibilità o di orfano è erogata con effetto a decorrere dal primo giorno del mese civile successivo alla data del decesso del deputato o dell’ex deputato.
2. In caso di decesso del beneficiario, il diritto alla pensione di reversibilità cessa alla fine del mese nel corso del quale è avvenuto il decesso.
3. Il diritto alla pensione di orfano cessa alla fine del mese in cui il figlio a carico compie ventuno anni di età.
Tuttavia il diritto alla pensione di orfano è prolungato per la durata della formazione scolastica o professionale del figlio a carico e, come massimo, fino alla fine del mese in cui il beneficiario compie venticinque anni di età.
La pensione continua ad essere versata per il figlio a carico che, a causa di malattia o infermità, si trovi nell’impossibilità di sopperire alle sue necessità. La malattia o l’infermità deve essere riconosciuta dal medico del Parlamento. Il beneficiario può contestare la decisione del medico richiedendo la convocazione di una commissione costituita secondo le disposizioni stabilite per la commissione di invalidità di cui all’allegato II, sezione 3, dello statuto dei funzionari.
Tale diritto cessa se il figlio a carico è di nuovo in grado di sopperire alle proprie necessità. Il Parlamento ha facoltà di esigere che il figlio a carico si sottoponga, ogni cinque anni, all’esame di un medico designato onde accertare se continuano a sussistere le condizioni richieste per beneficiare della pensione di orfano.
4. I coniugi superstiti e i figli a carico aventi diritto a una pensione presentano la domanda di pagamento della pensione entro sei mesi dall’inizio del loro diritto alla pensione. Trascorso tale termine, la data in cui diventa effettivo il godimento della pensione è fissata al primo giorno del mese di ricevimento della domanda da parte del servizio competente del Parlamento.
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