Art. 63

Calcolo della pensione di reversibilità e di orfano

In vigore dal 11 set 2023
Calcolo della pensione di reversibilità e di orfano 1.   L’importo massimo delle pensioni di reversibilità e di orfano non può superare l’importo della pensione di anzianità alla quale il deputato avrebbe avuto diritto al termine della legislatura, tenuto conto del periodo intercorrente tra la data del decesso e quella del termine della legislatura. 2.   Quanto agli ex deputati, l’importo massimo delle pensioni di reversibilità e di orfano non può superare l’importo della pensione di anzianità di cui beneficiava il deputato o alla quale avrebbe avuto diritto. 3.   L’importo della pensione di reversibilità per il coniuge superstite è pari al 60 % dell’importo di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo e, come minimo, al 30 % dell’indennità di cui all’ dello statuto, anche se detto importo risulti superiore agli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Il diritto alla pensione di reversibilità per il coniuge superstite non viene meno in caso di nuovo matrimonio di tale coniuge. Il coniuge superstite non ha diritto alla pensione di reversibilità qualora circostanze specifiche non lascino alcun dubbio legittimo sul fatto che il matrimonio è stato contratto unicamente a fini previdenziali. Se del caso, una siffatta situazione è valutata sulla base di fatti verificabili presso fonti accessibili al pubblico, in funzione delle circostanze specifiche e previa inchiesta in contraddittorio. 4.   L’importo della pensione di orfano per un figlio a carico è pari al 20 % dell’importo di cui ai paragrafi 1 o 2. 5.   In deroga al paragrafo 4, se il numero dei figli a carico è superiore a due, la pensione per ciascun figlio a carico è determinata dividendo l’importo corrispondente al 40 % dell’importo massimo di cui ai paragrafi 1 o 2, a seconda del caso, per il numero di figli a carico. 6.   Se del caso, l’importo massimo della pensione da erogare è diviso tra il coniuge e i figli a carico secondo le percentuali di cui ai paragrafi 3, 4 e 5. 7.   In deroga ai paragrafi 4 e 5, in assenza di coniuge superstite la pensione per ciascun figlio a carico è pari al 20 % dell’importo massimo di cui ai paragrafi 1 o 2, a seconda del caso. Tuttavia, se il numero dei figli a carico è superiore a cinque, l’importo massimo di cui al paragrafo 1 o 2, a seconda del caso, è ripartito in parti uguali tra i figli a carico aventi diritto alla pensione di orfano.
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