Art. 72

Recupero degli importi indebitamente versati dal Parlamento

In vigore dal 11 set 2023
Recupero degli importi indebitamente versati dal Parlamento 1.   Ogni importo indebitamente versato in applicazione delle presenti misure di attuazione o della regolamentazione SID è recuperato presso il deputato o l’ex deputato interessato o i suoi successori legali. La decisione di recupero è adottata dal Segretario generale. 2.   Prima di adottare una decisione di recupero, il Segretario generale informa per iscritto l’interessato dell’apertura della procedura di recupero e gli dà la possibilità di presentare osservazioni scritte, corredate di eventuali documenti giustificativi. 3.   Dopo l’adozione della decisione di recupero, il Segretario generale procede al recupero conformemente al regolamento finanziario. Le modalità di recupero non impediscono al deputato di esercitare efficacemente il suo mandato. 4.   Il Segretario generale può delegare le competenze attribuitegli a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 al direttore generale competente. 5.   Il presente articolo si applica anche ai terzi.
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