Art. 34

Domande di rimborso delle spese di assistenza parlamentare

In vigore dal 11 set 2023
Domande di rimborso delle spese di assistenza parlamentare 1.   La domanda di rimborso delle spese di assistenza parlamentare in applicazione dell’, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 2, 4 e 5, in cui sono precisati i beneficiari e gli importi dei versamenti da effettuare, è presentata al servizio competente del Parlamento dal deputato o dal suo terzo erogatore e controfirmata da tutti i deputati interessati e dal terzo erogatore. Essa è corredata dei documenti giustificativi di cui all’ per i contratti di lavoro e di quelli di cui all’ per i contratti di prestazione di servizi. 2.   I deputati avvisano senza indugio il terzo erogatore e il servizio competente del Parlamento di qualsiasi cambiamento intervenuto nel rapporto contrattuale e nelle istruzioni relative ai pagamenti comunicando loro le modifiche apportate al contratto. Il terzo erogatore trasmette senza indugio, e senza attendere la regolarizzazione contabile, al servizio competente del Parlamento tali informazioni e la relativa documentazione giustificativa
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