Art. 32

Terzo erogatore

In vigore dal 11 set 2023
Terzo erogatore 1.   Tutti i contratti di lavoro e di prestazione di servizi, nonché tutte le convenzioni di tirocinio concluse relativamente a tirocinanti stabiliti nello Stato membro di elezione, stipulati da un deputato o un raggruppamento di deputati sono gestiti da un terzo erogatore stabilito in uno Stato membro. 2.   I servizi del terzo erogatore sono effettuati da una persona fisica o giuridica abilitata in uno Stato membro all’esercizio di un’attività professionale nel campo del trattamento degli aspetti fiscali e previdenziali dei contratti di lavoro o dei contratti di prestazione di servizi in applicazione del diritto nazionale. La persona fisica o giuridica che effettua servizi del terzo erogatore non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) («regolamento finanziario»). I terzi erogatori si avvalgono di un sistema professionale informatizzato di gestione delle retribuzioni. 3.   Il deputato stipula un contratto individuale con un terzo erogatore di sua scelta che soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 2. Le spese occasionate dal ricorso ai servizi di un terzo erogatore in conformità del paragrafo 1 del presente articolo sono coperte dall’importo previsto all’, paragrafo 4, e non sono soggette al limite fissato all’, paragrafo 11, secondo comma, per quanto riguarda i servizi. Gli onorari dei terzi erogatori, al netto d’IVA, non possono superare il 4 % dell’importo previsto dall’, paragrafo 4. I massimali degli onorari dei terzi erogatori sono rivisti su base cumulativa per anno civile in proporzione alla durata del loro contratto. 4.   Il contratto tra il deputato e il terzo erogatore è stipulato sulla base di un contratto tipo approvato dall’ordinatore competente. Qualsiasi nuova versione del contratto tipo è obbligatoria dopo che è stata comunicata ai deputati. Essa non ha effetti retroattivi per i contratti esistenti. Il contratto tipo definisce le modalità di pagamento per i contratti di cui al paragrafo 1, conformemente al presente capitolo, nonché la remunerazione e la responsabilità del terzo erogatore.
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