Art. 31

Conseguenze finanziarie dei casi accertati di molestie nei confronti di un assistente parlamentare accreditato

In vigore dal 11 set 2023
Conseguenze finanziarie dei casi accertati di molestie nei confronti di un assistente parlamentare accreditato Qualora il Presidente abbia accertato, a seguito di una procedura interna in materia di molestie svoltasi in contraddittorio, che un deputato si è reso colpevole di molestie psicologiche o sessuali nei confronti di un assistente parlamentare accreditato, tutti gli obblighi finanziari del deputato derivanti dal contratto di tale assistente accreditato, in particolare la retribuzione dell’assistente, sono adempiuti dal Parlamento mediante deduzione dal rimborso delle spese di assistenza parlamentare di tale deputato, in deroga all’ delle presenti misure di attuazione, e il deputato non ha diritto ad alcuna ulteriore prestazione di servizi da parte dell’assistente.
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