Art. 30

Principi generali

In vigore dal 11 set 2023
Principi generali 1.   Il deputato può avvalersi della collaborazione di: a) «assistenti parlamentari accreditati»: persone fisiche di cui all’articolo 5 bis del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, che risiedono presso la loro sede di servizio a norma dell’ dello statuto dei funzionari al fine di prestare assistenza diretta ai deputati nelle sedi del Parlamento europeo in uno dei suoi tre luoghi di lavoro, e b) «assistenti locali»: persone fisiche che lo assistono nel suo Stato membro di elezione e che hanno stipulato con lui un contratto di lavoro o di prestazione di servizi a norma del diritto nazionale applicabile e alle condizioni previste nel presente capitolo. 2.   Due o più deputati possono raggrupparsi allo scopo di assumere o impiegare congiuntamente i servizi di uno o più assistenti di cui al paragrafo 1, o di tirocinanti, a condizione che ciò avvenga per iscritto e secondo l’accordo tipo approvato dall’ordinatore competente. In tali casi, i deputati interessati designano tra di loro il deputato o i deputati abilitati a firmare i contratti o a presentare una domanda di assunzione per conto del raggruppamento. La denominazione del raggruppamento non contiene alcun riferimento a un partito politico, a una fondazione politica o a un movimento politico. I deputati trasmettono al servizio competente del Parlamento una dichiarazione scritta che fissa la ripartizione delle rispettive quote da detrarre dall’importo di cui all’, paragrafo 4. La quota massima di ciascun deputato in un raggruppamento non può superare l’80 %. Ai fini del calcolo del numero di contratti per deputato, ciascun assistente o tirocinante assunto per un raggruppamento di deputati è assegnato a uno dei deputati partecipanti designato dal deputato responsabile. 3.   Gli articoli da 32 a 40 non si applicano agli assistenti parlamentari accreditati. 4.   Le spese sostenute a titolo di convenzioni di tirocinio, alle condizioni stabilite dall’Ufficio di presidenza, possono anch’esse essere rimborsate. 5.   I deputati possono ricorrere a persone fisiche stabilite in uno Stato membro o a persone giuridiche costituite in uno Stato membro che forniscono loro servizi specializzati e ben individuati, con le quali hanno concluso un contratto di prestazione di servizi conformemente al diritto nazionale applicabile e alle condizioni stabilite nel presente capitolo. Tali prestatori di servizi devono possedere qualifiche o esperienza adeguate nella prestazione dei servizi in questione. Le persone giuridiche che prestano servizi di valore superiore a 60 000 EUR, IVA inclusa, devono essere state costituite in uno Stato membro e devono essere attive nel settore pertinente da almeno un anno alla data di inizio del contratto concluso con il deputato. Fatta eccezione per i servizi forniti dagli assistenti locali a norma del paragrafo 1, lettera b), qualora il costo dei servizi superi una soglia di 60 000 EUR, IVA inclusa, il prestatore di servizi è selezionato mediante una procedura di appalto. Tale soglia si applica su base cumulativa in caso di contratti per prestazioni analoghe ad opera dello stesso prestatore. La procedura di appalto prevede la partecipazione di almeno cinque candidati completamente indipendenti. La decisione sull’aggiudicazione dell’appalto può essere presa soltanto in presenza di almeno tre offerte valide. L’appalto è aggiudicato all’offerente che propone il miglior rapporto qualità/prezzo. 6.   Le prestazioni di servizi non possono comprendere in alcun modo la messa a disposizione di personale, tranne nel caso di servizi temporanei da parte di prestatori che forniscono personale su base professionale e regolare e che sono autorizzati a farlo ai sensi della normativa nazionale. I servizi forniti a norma del paragrafo 1, lettera b), non sono subappaltati. I servizi forniti a norma del paragrafo 5 sono subappaltati solo per motivi debitamente giustificati, dopo averne informato il servizio competente del Parlamento, e in ogni caso solo per un massimo del 20 % del valore totale dell’appalto in questione. 7.   L’Ufficio di presidenza stabilisce un elenco delle spese che possono essere rimborsate nel quadro dell’assistenza parlamentare (9). 8.   I nominativi degli assistenti e dei tirocinanti nonché i nominativi o la ragione sociale dei prestatori di servizi e dei terzi erogatori sono pubblicati, per la durata del loro contratto, sul sito internet del Parlamento unitamente al nome del deputato o dei deputati cui prestano assistenza. Gli assistenti, i tirocinanti, i prestatori di servizi, i terzi erogatori e il deputato interessato possono, per motivi debitamente giustificati quali la tutela della loro sicurezza o nel caso in cui, sebbene ancora attivo, il contratto in questione sia stato sospeso o terminato, chiedere per iscritto al Segretario generale che il loro nominativo o la loro ragione sociale non siano pubblicati nel sito internet del Parlamento. Il Segretario generale decide se accogliere tale richiesta. Tutte le parti interessate sono informate di tale decisione. 9.   Il numero di assistenti assegnati a un deputato in qualsivoglia momento, a prescindere dai loro orari di lavoro, non può essere superiore a quattro nel caso degli assistenti parlamentari accreditati e a dieci nel caso degli assistenti locali. In via eccezionale e per un periodo massimo di un mese, il numero massimo di assistenti parlamentari accreditati può essere portato a cinque ove ciò sia necessario per agevolare la transizione tra i contratti di lavoro di due assistenti. Gli assistenti parlamentari accreditati assunti per compensare l’assenza debitamente giustificata di un assistente parlamentare accreditato a norma dell’, paragrafo 6, delle misure di attuazione del titolo VII del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (10) non sono conteggiati ai fini del numero massimo di cui al paragrafo 1. 10.   Nel fornire indicazioni in merito all’inquadramento nel grado dei loro assistenti parlamentari accreditati, i deputati dovrebbero tenere conto delle loro qualifiche ed esperienze, dei compiti loro affidati, della possibilità di avanzamento di carriera e della necessità di garantire una sana gestione finanziaria. 11.   Almeno il 40 % dell’importo di cui all’, paragrafo 4, delle presenti misure di attuazione è riservato al pagamento delle spese derivanti dal titolo VII del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea. Pertanto, tutti i costi a titolo di spese di assistenza parlamentare diversi da quelli derivanti dal titolo VII del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea non possono superare globalmente il 60 % dell’importo previsto dall’, paragrafo 4, delle presenti misure di attuazione. Inoltre, l’importo massimo del rimborso in relazione alle prestazioni di servizi di cui al presente articolo non può superare il 20 % dell’importo previsto dall’, paragrafo 4. Tali limiti sono calcolati per ciascun esercizio finanziario aggregando i diritti mensili previsti all’, paragrafo 4, e aggiungendo l’eventuale riporto all’esercizio finanziario successivo a titolo dell’, paragrafo 6, su base pro rata. 12.   Il Parlamento rimborsa le spese delle persone fisiche assunte dai deputati in qualità di assistenti locali o per la prestazione di servizi specializzati per quanto concerne la retribuzione lorda o gli onorari al netto d’IVA fino a concorrenza di massimali mensili. Tali massimali sono stabiliti dall’Ufficio di presidenza in conformità del paragrafo 13 e possono essere adattati annualmente dall’Ufficio di presidenza. I massimali applicabili sono pubblicati sul sito internet del Parlamento. 13.   I massimali corrispondono a tre volte e mezzo l’importo di riferimento. Per importo di riferimento si intende il dodicesimo dell’importo pubblicato da Eurostat come costitutivo della retribuzione annuale media lorda di chi lavora a tempo pieno nello Stato membro di elezione del deputato. Tuttavia, i massimali calcolati in questo modo non sono inferiori alla retribuzione di base di un assistente parlamentare accreditato di grado 6 né superiori a quello di un assistente parlamentare accreditato di grado 19. Eventuali gratifiche sono rimborsate solo a concorrenza dei massimali soprammenzionati calcolati su base annuale e limitate a un sesto della retribuzione annua lorda dell’assistente. I massimali sono ridotti pro rata qualora l’assistente locale lavori a tempo parziale o l’assistente locale non lavori un mese intero. 14.   La retribuzione lorda di un assistente locale incaricato principalmente di svolgere compiti di supporto amministrativo e di segreteria, ma cui sono affidati anche compiti di redazione e di consulenza, non supera il 60 % dei massimali mensili stabiliti dall’Ufficio di presidenza a norma del paragrafo 13. La retribuzione lorda di un assistente locale incaricato principalmente di svolgere compiti di redazione e di consulenza, ma cui sono affidati anche compiti di supporto amministrativo e di segreteria, non supera il 70 % dei massimali mensili stabiliti dall’Ufficio di presidenza a norma del paragrafo 13, a meno che l’assistente locale non sia in possesso di un diploma che attesti il completamento di studi universitari della durata di almeno tre anni o abbia un’esperienza professionale di livello equivalente. 15.   Il Parlamento rimborsa le spese di viaggio effettivamente sostenute dagli assistenti locali per effettuare, su richiesta del deputato, trasferte occasionali connesse all’esercizio delle loro funzioni. Le trasferte connesse alle sedute plenarie del Parlamento sono considerate occasionali. Tali spese sono rimborsate su presentazione dei documenti giustificativi. Sono selezionate le forme di trasporto e di alloggio più economiche ed efficienti, in funzione della loro disponibilità e accessibilità in quel momento. I viaggi in aereo o in treno si effettuano rispettivamente in classe economica o in seconda classe. L’alloggio è previsto in camere di tipo standard. L’utilizzo di taxi è eccezionale e limitato a brevi tragitti, se non sono disponibili trasporti pubblici. Il rimborso è limitato al minimo previsto dalla legislazione nazionale applicabile e, in caso di spese di alloggio, ai massimali applicabili ai funzionari e agli altri agenti del Parlamento.
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