Art. 42

Accesso ai servizi interni e alla dotazione di beni materiali

In vigore dal 11 set 2023
Accesso ai servizi interni e alla dotazione di beni materiali 1.   L'Ufficio di presidenza adotta le disposizioni relative all'accesso dei deputati ai servizi interni forniti dal Parlamento e alla dotazione di beni materiali destinati ai deputati, segnatamente per quanto riguarda: — l'utilizzazione di autovetture di servizio, — l'arredamento degli uffici dei deputati, — la messa a disposizione dei deputati di apparecchiature informatiche e di telecomunicazione, — la fornitura ai deputati di articoli di cancelleria, — l'uso, da parte dei deputati e dei gruppi politici del Parlamento, degli spazi messi a loro disposizione negli uffici di collegamento del Parlamento, — il trattamento del patrimonio archivistico dei deputati, devoluto a titolo di dono o di legato giuridico a un istituto, un'associazione o una fondazione, — le modalità per consentire ai deputati giunti al termine del proprio mandato in corso di legislatura di trasportare i loro effetti personali presenti negli uffici di Bruxelles o di Strasburgo nel paese di origine, — l'utilizzazione delle biciclette di servizio, — i corsi di lingua e di informatica riservati ai deputati, — l'utilizzo dei servizi prestati dal servizio medico del Parlamento. 2.   L’Ufficio di presidenza può adottare anche disposizioni intese a concedere agevolazioni a favore degli ex Presidenti del Parlamento durante il loro mandato parlamentare, nonché a favore degli ex deputati per quanto riguarda il loro accesso alle infrastrutture del Parlamento.
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