Art. 42
Accesso ai servizi interni e alla dotazione di beni materiali
In vigore dal 11 set 2023
Accesso ai servizi interni e alla dotazione di beni materiali
1. L'Ufficio di presidenza adotta le disposizioni relative all'accesso dei deputati ai servizi interni forniti dal Parlamento e alla dotazione di beni materiali destinati ai deputati, segnatamente per quanto riguarda:
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l'utilizzazione di autovetture di servizio,
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l'arredamento degli uffici dei deputati,
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la messa a disposizione dei deputati di apparecchiature informatiche e di telecomunicazione,
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la fornitura ai deputati di articoli di cancelleria,
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l'uso, da parte dei deputati e dei gruppi politici del Parlamento, degli spazi messi a loro disposizione negli uffici di collegamento del Parlamento,
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il trattamento del patrimonio archivistico dei deputati, devoluto a titolo di dono o di legato giuridico a un istituto, un'associazione o una fondazione,
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le modalità per consentire ai deputati giunti al termine del proprio mandato in corso di legislatura di trasportare i loro effetti personali presenti negli uffici di Bruxelles o di Strasburgo nel paese di origine,
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l'utilizzazione delle biciclette di servizio,
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i corsi di lingua e di informatica riservati ai deputati,
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l'utilizzo dei servizi prestati dal servizio medico del Parlamento.
2. L’Ufficio di presidenza può adottare anche disposizioni intese a concedere agevolazioni a favore degli ex Presidenti del Parlamento durante il loro mandato parlamentare, nonché a favore degli ex deputati per quanto riguarda il loro accesso alle infrastrutture del Parlamento.
Storico versioni
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