Art. 43
Diritto a un’indennità per spese generali
In vigore dal 11 set 2023
Diritto a un’indennità per spese generali
1. Il deputato ha diritto a un’indennità per spese generali, destinata a coprire le spese risultanti dalle sue attività parlamentari.
2. Conformemente al considerando 17 e all’, paragrafo 3, dello statuto, l’indennità per spese generali è versata sotto forma di importo forfettario.
3. Il deputato ha diritto all’indennità per spese generali a decorrere dal mese in cui la sua domanda di pagamento è ricevuta.
4. Il deputato può scegliere di ricevere l’importo dell’indennità per spese generali integralmente o in parte.
Storico versioni
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