Art. 43

Diritto a un’indennità per spese generali

In vigore dal 11 set 2023
Diritto a un’indennità per spese generali 1.   Il deputato ha diritto a un’indennità per spese generali, destinata a coprire le spese risultanti dalle sue attività parlamentari. 2.   Conformemente al considerando 17 e all’, paragrafo 3, dello statuto, l’indennità per spese generali è versata sotto forma di importo forfettario. 3.   Il deputato ha diritto all’indennità per spese generali a decorrere dal mese in cui la sua domanda di pagamento è ricevuta. 4.   Il deputato può scegliere di ricevere l’importo dell’indennità per spese generali integralmente o in parte.
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