Art. 45
Pagamenti e assenze
In vigore dal 11 set 2023
Pagamenti e assenze
1. Tutti gli importi relativi all’indennità per spese generali sono versati direttamente al deputato.
2. Il deputato la cui assenza nel corso di un anno parlamentare (dal 1° settembre al 31 agosto) sia stata registrata in almeno la metà dei giorni delle tornate rimborsa al Parlamento il 50 % dell’indennità per spese generali relativa all’anno in questione.
3. Ogni periodo di assenza di cui al paragrafo 2 può essere giustificato dal Presidente ove sia motivato da ragioni di salute, da circostanze familiari gravi o da una missione autorizzata dal Presidente, dall’Ufficio di presidenza o dalla Conferenza dei presidenti. I documenti giustificativi sono trasmessi ai Questori entro un termine massimo di due mesi a decorrere dall’inizio dell’assenza.
4. Nel corso della gravidanza la deputata è dispensata dalla partecipazione alle riunioni ufficiali del Parlamento per un periodo di tre mesi prima della nascita del figlio. La deputata presenta un certificato medico in cui figura la data presunta del parto. Dopo il parto la deputata è dispensata dalla partecipazione alle riunioni ufficiali per un periodo di sei mesi. La deputata presenta copia del certificato di nascita del figlio.
Storico versioni
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