Art. 44
Periodo coperto
In vigore dal 11 set 2023
Periodo coperto
1. L’indennità per spese generali è erogata per la durata del mandato del deputato.
2. L’importo mensile dell’indennità per spese generali è fissato a 4 950 EUR.
3. Il deputato il cui mandato inizia dopo il quindicesimo giorno del mese percepisce solo la metà dell’indennità per spese generali prevista per detto mese.
4. La metà dell’indennità per spese generali può essere pagata per un periodo di tre mesi successivo al mese nel corso del quale termina il mandato del deputato, purché quest’ultimo abbia esercitato la sua attività per almeno sei mesi e non sia rieletto.
Storico versioni
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