Art. 46
Spese coperte
In vigore dal 11 set 2023
Spese coperte
1. L’indennità per spese generali è destinata a coprire spese quali, tra l’altro, le spese di funzionamento e di manutenzione dell’ufficio, le forniture d’ufficio e la documentazione, i costi delle attrezzature d’ufficio, le attività di rappresentanza o i costi amministrativi.
2. Laddove il deputato constati che gli importi previsti a titolo di altre indennità a norma delle presenti misure di attuazione o di altre regolamentazioni del Parlamento sono esauriti, può anche utilizzare l’indennità per spese generali per pagare direttamente le attività coperte da tali indennità.
Storico versioni
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