Art. 38

In vigore dal 5 dic 2022
Il contabile, di concerto con l'ordinatore competente, può accordare una dilazione per il pagamento solamente dietro domanda scritta e motivata del debitore, alle due condizioni che seguono: a) il debitore si impegna a versare gli interessi per l'intero periodo della dilazione accordatagli a decorrere dalla data originaria di scadenza del pagamento, secondo il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro («il tasso di riferimento»), maggiorato di otto punti; il tasso di riferimento è quello in vigore, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, il primo giorno del mese di scadenza del termine di pagamento; b) il debitore, per tutelare i diritti della Comunità dei trasporti, costituisce una garanzia finanziaria che copra il debito sia in capitale che in interessi.
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Art. 38 Decisione (UE) 2022/2409 — Testo vigente | Portale Normativo