Art. 37
In vigore dal 5 dic 2022
1. Se alla scadenza prevista nella nota di addebito il recupero effettivo non ha avuto luogo, il contabile ne informa l'ordinatore competente e avvia immediatamente la procedura di recupero mediante ogni mezzo offerto dalla legge.
2. Il contabile procede al recupero mediante compensazione e a debita concorrenza dei crediti che il debitore vanta nei confronti della Comunità dei trasporti, a condizione che il credito sia certo, liquido ed esigibile e che la compensazione sia giuridicamente possibile.
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