Art. 36

In vigore dal 5 dic 2022
1.   Il recupero è effettivo quando il contabile effettua la registrazione nei conti e ne informa l'ordinatore competente. 2.   Ogni versamento in contanti alla cassa del contabile comporta il rilascio di una ricevuta.
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Art. 36 Decisione (UE) 2022/2409 — Testo vigente | Portale Normativo