Art. 33

In vigore dal 5 dic 2022
1.   L'accertamento di un credito è l'atto dell'ordinatore o dell'ordinatore delegato avente il seguente oggetto: a) verifica dell'esistenza del debito; b) determinazione o verifica dell'esistenza e dell'importo del debito; c) verifica delle condizioni dell'esigibilità del debito. 2.   Ogni credito appurato come certo, liquido ed esigibile deve essere oggetto di accertamento mediante un ordine di riscossione trasmesso al contabile, accompagnato da una nota di addebito indirizzata al debitore. Questi due atti sono redatti e inviati dall'ordinatore competente. 3.   In casi debitamente giustificati, alcune entrate correnti possono essere oggetto di accertamenti provvisori. Un accertamento provvisorio copre più recuperi singoli che non devono pertanto essere oggetto di un accertamento individuale. Prima della chiusura dell'esercizio, l'ordinatore è tenuto a effettuare le modifiche degli accertamenti provvisori affinché questi corrispondano ai crediti realmente accertati.
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Art. 33 Decisione (UE) 2022/2409 — Testo vigente | Portale Normativo