Art. 35

In vigore dal 5 dic 2022
1.   Gli importi indebitamente pagati sono recuperati. 2.   Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione dei crediti debitamente accertati dall'ordinatore o dall'ordinatore competente. È tenuto ad assicurare con la dovuta diligenza l'afflusso delle entrate della Comunità dei trasporti e a vigilare sulla tutela dei diritti della stessa. 3.   Quando l'ordinatore competente intende rinunciare a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi di una sana gestione finanziaria. Tale rinuncia deve esprimersi in una decisione dell'ordinatore, che deve essere motivata. L'ordinatore non può delegare questa decisione. La decisione di rinuncia specifica le azioni esplicate ai fini del recupero e gli elementi di diritto e di fatto sui quali essa è fondata. 4.   L'ordinatore competente annulla un credito accertato quando si constata che il credito non era stato correttamente accertato a causa di un errore di diritto o di fatto. L'annullamento si manifesta mediante una decisione dell'ordinatore competente ed è oggetto di una motivazione adeguata. 5.   L'ordinatore competente rettifica in aumento o in diminuzione l'importo di un credito accertato quando l'importo del credito debba essere modificato a seguito della scoperta di un errore materiale, sempre che questa correzione non comporti la rinuncia al diritto accertato a favore della Comunità dei trasporti. La rettifica viene effettuata mediante una decisione dell'ordinatore competente ed è oggetto di una motivazione adeguata. 6.   Quando un debitore vanta nei confronti della Comunità dei trasporti un credito liquido ed esigibile, corrispondente a un importo indicato in un ordine di pagamento, il contabile procede, dopo la scadenza del termine fissato nella nota di addebito, al recupero di tale credito mediante compensazione. In circostanze eccezionali, se è necessario per tutelare gli interessi finanziari della Comunità dei trasporti e se ha giustificati motivi di ritenere che altrimenti l'importo dovuto alla Comunità dei trasporti andrebbe perduto, il contabile può procedere al recupero mediante compensazione prima della scadenza del termine fissato nella nota di addebito. Il contabile può procedere inoltre al recupero mediante compensazione prima della scadenza del termine fissato nella nota di addebito, se il debitore acconsente. 7.   Prima di procedere a un recupero ai sensi del paragrafo 6, il contabile consulta l'ordinatore e informa il debitore o i debitori interessati. 8.   La compensazione di cui al paragrafo 6 ha il medesimo effetto del pagamento ed estingue il debito e i relativi interessi eventualmente dovuti dalla Comunità dei trasporti.
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Art. 35 Decisione (UE) 2022/2409 — Testo vigente | Portale Normativo