Art. 41
In vigore dal 5 dic 2022
1. Per qualsiasi misura da cui derivi una spesa a carico del bilancio, l'ordinatore competente deve procedere previamente ad un impegno di bilancio prima di concludere un impegno giuridico nei confronti di terzi.
2. Gli impegni giuridici specifici relativi a impegni di bilancio specifici vengono conclusi al più tardi il 31 dicembre dell'esercizio finanziario interessato.
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