Art. 44

In vigore dal 5 dic 2022
La convalida di una spesa è l'atto con cui l'ordinatore competente: a) verifica l'esistenza dei diritti del creditore; b) verifica le condizioni di esigibilità del credito; c) determina o verifica l'esistenza e l'importo del credito.
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Art. 44 Decisione (UE) 2022/2409 — Testo vigente | Portale Normativo