Art. 47
In vigore dal 5 dic 2022
1. Il pagamento delle spese si basa sulla prova dell'effettiva realizzazione dell'azione corrispondente, secondo l'atto di base, e consiste in uno dei seguenti atti:
a)
il pagamento della totalità degli importi dovuti;
b)
il pagamento degli importi dovuti secondo una delle modalità seguenti:
i)
un prefinanziamento, eventualmente frazionato in più versamenti;
ii)
uno o più pagamenti intermedi;
iii)
un pagamento a saldo degli importi dovuti. I prefinanziamenti sono imputati in toto o in parte sui pagamenti intermedi.
Il totale del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi è imputato sul pagamento dei saldi.
2. Nella contabilità i diversi tipi di pagamento di cui al paragrafo 1 sono distinti al momento dell'esecuzione.
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