Art. 47

In vigore dal 5 dic 2022
1.   Il pagamento delle spese si basa sulla prova dell'effettiva realizzazione dell'azione corrispondente, secondo l'atto di base, e consiste in uno dei seguenti atti: a) il pagamento della totalità degli importi dovuti; b) il pagamento degli importi dovuti secondo una delle modalità seguenti: i) un prefinanziamento, eventualmente frazionato in più versamenti; ii) uno o più pagamenti intermedi; iii) un pagamento a saldo degli importi dovuti. I prefinanziamenti sono imputati in toto o in parte sui pagamenti intermedi. Il totale del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi è imputato sul pagamento dei saldi. 2.   Nella contabilità i diversi tipi di pagamento di cui al paragrafo 1 sono distinti al momento dell'esecuzione.
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Art. 47 Decisione (UE) 2022/2409 — Testo vigente | Portale Normativo