Art. 52

In vigore dal 5 dic 2022
Gli stati finanziari presentano le informazioni, comprese le informazioni sui metodi contabili, in maniera che garantiscano che sono pertinenti, affidabili, confrontabili e comprensibili. Gli stati finanziari sono redatti in conformità dei principi contabili generalmente accettati enunciati nelle norme contabili conformemente all'articolo 80 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 o dei principi contabili internazionali per il settore pubblico («norme IPSAS») basate sulla contabilità per competenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2022:2409:oj#art-52

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 52 Decisione (UE) 2022/2409 — Testo vigente | Portale Normativo