Art. 42
In vigore dal 5 dic 2022
1. Il saldo non eseguito degli impegni di bilancio relativi all'anno N sono oggetto di disimpegno da parte dell'ordinatore competente entro il 31 marzo dell'anno N+1.
2. Gli impegni giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi e i corrispondenti impegni di bilancio comportano, tranne quando si tratta di spese per il personale, un termine finale d'esecuzione fissato secondo il principio di una sana gestione finanziaria. Le frazioni di questi impegni non eseguite nei sei mesi successivi a tale data limite per l'esecuzione sono oggetto di disimpegno.
3. Se, successivamente, un impegno giuridico non ha dato luogo ad alcun pagamento per un periodo di tre anni, l'ordinatore competente procede al suo disimpegno.
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