Art. 82

Adozione di programmi indicativi pluriennali, piani d'azione e misure

In vigore dal 5 ott 2021
Adozione di programmi indicativi pluriennali, piani d'azione e misure La Commissione adotta a norma della presente decisione, sotto forma di «documenti di unici programmazione», i programmi indicativi pluriennali di cui all' del regolamento (UE) 2021/947. I documenti unici di programmazione possono tenere conto dei piani di sviluppo territoriale o di altri piani concordati tra i PTOM e gli Stati membri cui sono connessi. I documenti unici di programmazione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 5, della presente decisione. Tale procedura si applica anche alle revisioni che modificano in misura significativa il contenuto del programma indicativo pluriennale. I piani d'azione e le misure di cui all' del regolamento (UE) 2021/947 possono essere adottati separatamente dai programmi indicativi pluriennali e sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 5, della presente decisione. Tale procedura non si applica ai casi di cui all', paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/947.
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