Art. 81
Principio generale
In vigore dal 5 ott 2021
Principio generale
Salvo altrimenti specificato nella presente decisione, l'assistenza finanziaria dell'Unione è attuata conformemente alla presente decisione, al regolamento finanziario e, ove opportuno, ai seguenti capitoli del titolo II del regolamento (UE) 2021/947:
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al capo I, ad eccezione degli , dell', paragrafi 3 e 4, dell', dell', paragrafi 1, 2, 3 e 4, e dell',
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al capo III, ad eccezione dell', paragrafo 1, dell', paragrafo 2, lettere a), b) e c), e dell', paragrafo 3, e
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al capo V, ad eccezione dell', paragrafi 1, 4, 6, 7 e 9, e dell', paragrafo 4.
Storico versioni
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