Art. 83

Ammissibilità al finanziamento territoriale

In vigore dal 5 ott 2021
Ammissibilità al finanziamento territoriale 1.   Le autorità pubbliche dei PTOM possono beneficiare del sostegno finanziario previsto dalla presente decisione. 2.   Fatta salva l'approvazione da parte delle autorità dei PTOM interessati, possono beneficiare del sostegno finanziario previsto dalla presente decisione i soggetti e gli organismi seguenti: a) gli organismi pubblici o parastatali locali, nazionali e regionali, gli enti o le autorità locali dei PTOM, in particolare i loro istituti finanziari e le loro banche di sviluppo; b) le società e le imprese dei PTOM e dei gruppi regionali; c) le società e le imprese di uno Stato membro, in aggiunta al loro contributo specifico, affinché possano intraprendere progetti produttivi sul territorio di un PTOM; d) gli intermediari finanziari dei PTOM o dell'Unione che promuovono e finanziano investimenti privati nei PTOM; e e) i soggetti della cooperazione decentrata e gli altri soggetti non governativi dei PTOM e dell'Unione, affinché possano intraprendere progetti e programmi economici, culturali, sociali e didattici nei PTOM nell'ambito della cooperazione decentrata, come previsto all'.
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