Art. 84

Ammissibilità al finanziamento regionale

In vigore dal 5 ott 2021
Ammissibilità al finanziamento regionale 1.   Può essere utilizzata un'assegnazione regionale per le operazioni a vantaggio e con la partecipazione di: a) due o più PTOM, a prescindere dalla loro ubicazione; o b) i PTOM e l'Unione nel suo insieme; o c) due o più organismi regionali di cui fanno parte i PTOM; o d) due o più PTOM, a prescindere dalla loro ubicazione, e almeno uno dei soggetti seguenti: i) una o più regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE; ii) uno o più Stati ACP e/o uno o più Stati o territori non ACP (25); iii) uno o più organismi regionali o una o più associazioni regionali di cui fanno parte i PTOM; iv) uno o più soggetti, autorità o altri organismi di almeno un PTOM, che siano membri di un GECT conformemente all'. Ai fini delle lettere a) e d) le terre australi e antartiche francesi sono considerate, data la loro specifica situazione, due PTOM separati. 2.   Nell'ambito dell'assegnazione regionale può essere utilizzata un'assegnazione intraregionale per le operazioni a vantaggio e con la partecipazione di: a) uno o più PTOM e almeno uno dei soggetti seguenti: i) una o più regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE; ii) uno o più Stati ACP e/o non ACP o territori vicini; iii) uno o più organismi regionali di cui fanno parte i PTOM o gli Stati ACP o una o più regioni ultraperiferiche; o b) uno o più soggetti, autorità o altri organismi di almeno un PTOM, che siano membri di un GECT, e una o più regioni ultraperiferiche e/o uno o più Stati ACP e/o uno o più Stati non ACP o territori vicini. 3.   Il finanziamento necessario per consentire la partecipazione degli Stati ACP, delle regioni ultraperiferiche e di altri paesi e territori ai programmi di cooperazione regionale dei PTOM si aggiunge ai fondi assegnati ai PTOM a norma della presente decisione. 4.   La partecipazione degli Stati ACP, delle regioni ultraperiferiche e di altri paesi o territori ai programmi stabiliti conformemente alla presente decisione è prevista soltanto nella misura in cui: a) esistono disposizioni equivalenti nei programmi pertinenti dell'Unione o nei programmi pertinenti di finanziamento dei territori e paesi terzi non contemplati da programmi dell'Unione; e b) il principio di proporzionalità è rispettato, tenendo conto delle capacità delle parti interessate, in particolare della loro capacità finanziaria a titolo di strumenti dell'Unione per la cooperazione con altri paesi.
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