Art. 8

Partecipazione ai gruppi europei di cooperazione territoriale

In vigore dal 5 ott 2021
Partecipazione ai gruppi europei di cooperazione territoriale Per l'applicazione dell', paragrafi 1, 2 e 3, della presente decisione, le iniziative di cooperazione o altre forme di cooperazione implicano altresì che le autorità pubbliche, le organizzazioni regionali e subregionali, le autorità locali e, se del caso, altri organi o istituzioni pubblici e privati, compresi i prestatori di servizi pubblici, di un PTOM possano partecipare a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), fatti salvi le norme e gli obiettivi delle attività di cooperazione previste dalla presente decisione e dal regolamento (CE) n. 1082/2006 (20), nonché conformemente alle disposizioni applicabili allo Stato membro a cui il PTOM è connesso.
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