Art. 9

Trattamento specifico

In vigore dal 5 ott 2021
Trattamento specifico 1.   L'associazione tiene conto della diversità dei PTOM in termini di sviluppo economico e capacità di beneficiare appieno della cooperazione e dell'integrazione regionali di cui all'. 2.   Un trattamento specifico è riservato ai PTOM isolati. 3.   Per consentire ai PTOM isolati di superare gli ostacoli, strutturali o di altra natura, al loro sviluppo, il trattamento specifico tiene conto delle loro particolari difficoltà, anche nel determinare il volume del sostegno finanziario e le relative condizioni. 4.   Saint Pierre e Miquelon sono considerati come PTOM isolato.
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