Art. 85
Ammissibilità ad altri programmi dell'Unione
In vigore dal 5 ott 2021
Ammissibilità ad altri programmi dell'Unione
1. Le persone fisiche provenienti da un PTOM, e, ove applicabile, gli enti e le istituzioni pubblici e/o privati competenti di un PTOM sono ammessi a partecipare ai programmi dell'Unione, ad esempio InvestEU, fatte salve le regole e le finalità dei programmi stessi e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il PTOM è connesso.
2. I PTOM possono altresì beneficiare di un sostegno nell'ambito dei programmi e degli strumenti dell'Unione per la cooperazione con altri paesi, quali il regolamento (UE) 2021/947 e regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio (26), fatte salve le regole, le finalità e le modalità di tali programmi.
3. Se del caso la Commissione incoraggia l'accesso dei PTOM ai programmi dell'Unione, come anche a programmi e strumenti dell'Unione per la cooperazione con altri paesi.
4. I PTOM, con il sostegno delle parti interessate, riferiscono alla Commissione in merito alla loro partecipazione ai programmi dell'Unione a metà e alla fine del periodo 2021-2017.
Storico versioni
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