Art. 87
Controlli finanziari
In vigore dal 5 ott 2021
Controlli finanziari
1. Il PTOM interessato è il principale responsabile del controllo finanziario dei fondi dell'Unione. Tale controllo finanziario è esercitato, se del caso, in coordinamento con lo Stato membro cui è connesso, ai sensi delle disposizioni nazionali applicabili.
2. La Commissione provvede:
a)
a garantire l'esistenza e il buon funzionamento, nei PTOM interessati, di sistemi di gestione e di controllo per assicurare che i fondi dell'Unione siano utilizzati correttamente ed efficacemente; e
b)
in caso di irregolarità, a inviare raccomandazioni o richieste di misure correttive per rettificare le irregolarità e ovviare alle carenze di gestione riscontrate.
3. La Commissione, i PTOM ed, eventualmente, lo Stato membro cui sono connessi, cooperano sulla base di accordi amministrativi in occasione di riunioni annuali o semestrali per coordinare i programmi, la metodologia e l'attuazione dei controlli.
4. Per quanto riguarda le rettifiche finanziarie:
a)
spetta in primo luogo ai PTOM interessati individuare e rettificare le irregolarità finanziarie;
b)
tuttavia, in caso di carenze da parte del PTOM interessato, se quest'ultimo non rimedia alla situazione e se i tentativi di conciliazione falliscono, la Commissione interviene per ridurre o ritirare la rimanenza dell'assegnazione globale corrispondente alla decisione di finanziamento del documento di programmazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2021:1764:oj#art-87