Art. 87 · Controlli finanziari

Art. 87

Controlli finanziari

In vigore dal 5 ott 2021
Controlli finanziari 1.   Il PTOM interessato è il principale responsabile del controllo finanziario dei fondi dell'Unione. Tale controllo finanziario è esercitato, se del caso, in coordinamento con lo Stato membro cui è connesso, ai sensi delle disposizioni nazionali applicabili. 2.   La Commissione provvede: a) a garantire l'esistenza e il buon funzionamento, nei PTOM interessati, di sistemi di gestione e di controllo per assicurare che i fondi dell'Unione siano utilizzati correttamente ed efficacemente; e b) in caso di irregolarità, a inviare raccomandazioni o richieste di misure correttive per rettificare le irregolarità e ovviare alle carenze di gestione riscontrate. 3.   La Commissione, i PTOM ed, eventualmente, lo Stato membro cui sono connessi, cooperano sulla base di accordi amministrativi in occasione di riunioni annuali o semestrali per coordinare i programmi, la metodologia e l'attuazione dei controlli. 4.   Per quanto riguarda le rettifiche finanziarie: a) spetta in primo luogo ai PTOM interessati individuare e rettificare le irregolarità finanziarie; b) tuttavia, in caso di carenze da parte del PTOM interessato, se quest'ultimo non rimedia alla situazione e se i tentativi di conciliazione falliscono, la Commissione interviene per ridurre o ritirare la rimanenza dell'assegnazione globale corrispondente alla decisione di finanziamento del documento di programmazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2021:1764:oj#art-87