Art. 88

Delega di potere alla Commissione

In vigore dal 5 ott 2021
Delega di potere alla Commissione 1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di modificare le norme di origine procedurali e relative definizioni di cui all'allegato II e sue appendici, per tener conto degli sviluppi tecnologici e delle modifiche della legislazione doganale e commerciale. 2.   Onde garantire un'efficace valutazione dei progressi compiuti dalla presente decisione verso il conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all', per modificare l' dell'allegato I al fine di rivedere o completare gli indicatori, se ritenuto necessario, e di integrare tale allegato con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione.
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