Art. 88
Delega di potere alla Commissione
In vigore dal 5 ott 2021
Delega di potere alla Commissione
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di modificare le norme di origine procedurali e relative definizioni di cui all'allegato II e sue appendici, per tener conto degli sviluppi tecnologici e delle modifiche della legislazione doganale e commerciale.
2. Onde garantire un'efficace valutazione dei progressi compiuti dalla presente decisione verso il conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all', per modificare l' dell'allegato I al fine di rivedere o completare gli indicatori, se ritenuto necessario, e di integrare tale allegato con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2021:1764:oj#art-88