Art. 80
Assistenza tecnica
In vigore dal 5 ott 2021
Assistenza tecnica
1. Su iniziativa della Commissione, il finanziamento dell'Unione può coprire le spese di sostegno per l'attuazione della presente decisione e per il conseguimento dei suoi obiettivi, comprese le spese di sostegno amministrativo connesso alle attività di preparazione, follow-up, sorveglianza, audit e valutazione necessarie ai fini di tale attuazione, nonché le spese sostenute in sede e nelle delegazioni dell'Unione per il sostegno amministrativo necessario per il programma e per la gestione delle operazioni finanziate nel quadro della presente decisione, compresi le azioni di informazione e di comunicazione e i sistemi informatici istituzionali.
2. Su iniziativa dei PTOM, possono essere finanziati studi o misure di assistenza tecnica, compreso il sostegno a lungo termine, in relazione all'attuazione delle attività previste nei documenti di programmazione. La Commissione può decidere di finanziare tali azioni utilizzando l'aiuto programmabile o la dotazione destinata alle misure di cooperazione tecnica.
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