Art. 42
Lotta contro la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, gli abusi sessuali sui minori, lo sfruttamento sessuale, la violenza di genere, il terrorismo e la corruzione
In vigore dal 5 ott 2021
Lotta contro la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, gli abusi sessuali sui minori, lo sfruttamento sessuale, la violenza di genere, il terrorismo e la corruzione
1. Nel quadro dell'associazione, la cooperazione in materia di lotta contro la criminalità organizzata può comprendere:
a)
la messa a punto di strumenti di cooperazione giudiziaria e di polizia innovativi ed efficaci, compresa la cooperazione con altre parti interessate quali la società civile e le istituzioni nazionali per i diritti umani, nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, gli abusi sessuali sui minori, lo sfruttamento sessuale, la violenza di genere, il terrorismo e la corruzione; e
b)
un sostegno volto ad aumentare l'efficacia delle strategie dei PTOM in materia di prevenzione e di lotta contro la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, gli abusi sessuali sui minori, lo sfruttamento sessuale, la violenza di genere, il terrorismo e la corruzione, nonché la produzione, la distribuzione e il traffico di ogni tipo di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenendo e riducendo il consumo di droga e i danni provocati dalla droga, tenendo conto del lavoro svolto in questo ambito dagli organismi internazionali, promuovendo in particolare:
i)
la formazione e lo sviluppo delle capacità in materia di prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata, compresi la tratta di esseri umani, gli abusi sessuali sui minori, lo sfruttamento sessuale, la violenza di genere, il terrorismo e la corruzione;
ii)
la prevenzione, compresi la formazione, l'istruzione e la promozione della salute, il trattamento e il reinserimento dei tossicodipendenti, anche attraverso progetti volti a reintegrarli nel contesto occupazionale e sociale;
iii)
l'elaborazione di misure d'esecuzione efficaci;
iv)
l'assistenza tecnica, finanziaria e amministrativa per l'elaborazione di politiche e di una normativa efficaci in materia di tratta di esseri umani, in particolare campagne di sensibilizzazione, meccanismi di indirizzamento e sistemi di protezione delle vittime, con la partecipazione di tutte le parti interessate e della società civile;
v)
l'assistenza tecnica, finanziaria e amministrativa per la prevenzione, il trattamento e la riduzione dei danni connessi al consumo di droga;
vi)
l'assistenza tecnica a sostegno della formulazione della legislazione e delle politiche contro gli abusi sessuali sui minori, lo sfruttamento sessuale e la violenza di genere; e
vii)
l'assistenza tecnica e attività di formazione per sostenere lo sviluppo di capacità e promuovere la conformità con le norme internazionali in materia di lotta contro la corruzione, in particolare quelle stabilite nella convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.
2. Nel quadro dell'associazione, i PTOM cooperano con l'Unione per quanto riguarda la lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo conformemente all'.
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