Art. 72

Norme internazionali in materia di servizi finanziari

In vigore dal 5 ott 2021
Norme internazionali in materia di servizi finanziari 1.   L'Unione e i PTOM fanno quanto in loro potere affinché nel proprio territorio siano attuate e applicate le norme concordate a livello internazionale in materia di regolamentazione e vigilanza del settore dei servizi finanziari e di lotta all'evasione e all'elusione fiscale. Tali norme concordate a livello internazionale comprendono tra l'altro i principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria del Comitato di Basilea, i principi fondamentali per la vigilanza nel settore assicurativo dell'Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo, gli obiettivi e principi della regolamentazione dei valori mobiliari dell'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, l'accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni fiscali, la dichiarazione del G20 sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali e l'elenco delle principali caratteristiche dei regimi efficaci di risoluzione per gli enti finanziari (Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions) del Consiglio per la stabilità finanziaria. 2.   I PTOM adottano o mantengono in vigore un quadro giuridico per prevenire l'uso dei loro sistemi finanziari a scopo di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, tenendo conto in particolare degli strumenti di organi internazionali che operano nel settore, quali gli standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione del gruppo d'azione finanziaria internazionale (raccomandazioni del GAFI). 3.   Se la Commissione adotta decisioni che autorizzano uno Stato membro a concludere un accordo con un PTOM per il trasferimento di fondi tra tale PTOM e lo Stato membro cui è connesso, detto trasferimento è considerato un trasferimento di fondi all'interno dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio (23)e il PTOM in questione è tenuto a rispettare le condizioni del suddetto regolamento. 4.   Il presente articolo si applica fatto salvo l'articolo 155 del regolamento finanziario.
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