Art. 71
Cooperazione in materia di servizi finanziari internazionali
In vigore dal 5 ott 2021
Cooperazione in materia di servizi finanziari internazionali
Al fine di promuovere la stabilità, l'integrità e la trasparenza del sistema finanziario mondiale, l'associazione può comprendere la cooperazione in materia di servizi finanziari internazionali. Tale cooperazione può comprendere:
a)
un'effettiva e adeguata tutela degli investitori e degli altri utenti dei servizi finanziari;
b)
la prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
c)
la promozione della cooperazione tra i diversi soggetti del sistema finanziario, comprese le autorità di regolamentazione e di vigilanza;
d)
l'istituzione di meccanismi indipendenti ed efficaci per la vigilanza dei servizi finanziari.
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