Art. 25
Riduzione del rischio di catastrofi
In vigore dal 5 ott 2021
Riduzione del rischio di catastrofi
Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel settore della riduzione del rischio di catastrofi può comprendere:
a)
lo sviluppo o il perfezionamento di meccanismi, comprese le infrastrutture, per la prevenzione delle catastrofi e la preparazione alle stesse, tra cui sistemi di previsione e di allarme rapido, allo scopo di alleviare le conseguenze delle catastrofi;
b)
lo sviluppo di conoscenze approfondite sulla vulnerabilità alle catastrofi e sulle capacità di risposta esistenti nei PTOM e nelle regioni in cui sono situati;
c)
il rafforzamento delle misure esistenti di prevenzione delle catastrofi e di preparazione a livello locale, nazionale e regionale;
d)
il miglioramento della capacità di reazione dei soggetti interessati per migliorarne il coordinamento, l'efficacia e l'efficienza;
e)
il miglioramento delle azioni di sensibilizzazione e accesso all'informazione della popolazione per quanto riguarda l'esposizione ai rischi, la prevenzione, la preparazione e la reazione in caso di catastrofe, prestando la dovuta attenzione alle esigenze specifiche delle persone con disabilità;
f)
il rafforzamento della collaborazione tra le principali parti in causa nel settore della protezione civile;
g)
la promozione di iniziative internazionali per la riduzione del rischio di catastrofi, come il quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030; e
h)
la promozione della partecipazione dei PTOM agli organi regionali, europei e internazionali per consentire un più regolare scambio di informazioni e una più stretta collaborazione fra le parti in caso di catastrofe.
Storico versioni
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