Art. 25

Riduzione del rischio di catastrofi

In vigore dal 5 ott 2021
Riduzione del rischio di catastrofi Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel settore della riduzione del rischio di catastrofi può comprendere: a) lo sviluppo o il perfezionamento di meccanismi, comprese le infrastrutture, per la prevenzione delle catastrofi e la preparazione alle stesse, tra cui sistemi di previsione e di allarme rapido, allo scopo di alleviare le conseguenze delle catastrofi; b) lo sviluppo di conoscenze approfondite sulla vulnerabilità alle catastrofi e sulle capacità di risposta esistenti nei PTOM e nelle regioni in cui sono situati; c) il rafforzamento delle misure esistenti di prevenzione delle catastrofi e di preparazione a livello locale, nazionale e regionale; d) il miglioramento della capacità di reazione dei soggetti interessati per migliorarne il coordinamento, l'efficacia e l'efficienza; e) il miglioramento delle azioni di sensibilizzazione e accesso all'informazione della popolazione per quanto riguarda l'esposizione ai rischi, la prevenzione, la preparazione e la reazione in caso di catastrofe, prestando la dovuta attenzione alle esigenze specifiche delle persone con disabilità; f) il rafforzamento della collaborazione tra le principali parti in causa nel settore della protezione civile; g) la promozione di iniziative internazionali per la riduzione del rischio di catastrofi, come il quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030; e h) la promozione della partecipazione dei PTOM agli organi regionali, europei e internazionali per consentire un più regolare scambio di informazioni e una più stretta collaborazione fra le parti in caso di catastrofe.
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