Art. 23
Materie prime
In vigore dal 5 ott 2021
Materie prime
Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nell'ambito delle materie prime, comprese le terre rare, può riguardare la promozione di un settore delle materie prime sostenibile riguardo a tutte le attività collegate al settore minerario, con i seguenti obiettivi:
a)
sostenere un impiego efficiente e ottimale delle risorse;
b)
promuovere il consumo responsabile e il riciclaggio;
c)
sviluppare e rafforzare la tutela ambientale a livello locale e regionale;
d)
sostenere un trattamento e uno sfruttamento rispettosi dell'ambiente;
e)
rafforzare le capacità, la formazione, l'innovazione, la ricerca e le misure per le imprese ai fini dello sfruttamento e dell'estrazione delle materie prime a livello locale, regionale e nazionale, conformemente alle norme internazionali del lavoro;
f)
sostenere la gestione sostenibile delle conseguenze socioeconomiche dello sfruttamento e dell'estrazione delle materie prime;
g)
prendere in considerazione i pareri delle parti interessate coinvolte nelle attività legate alle materie prime.
Storico versioni
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