Art. 22
Energia
In vigore dal 5 ott 2021
Energia
Nel quadro dell'associazione, la cooperazione in materia di energia sostenibile può riguardare:
a)
la produzione e la distribuzione di energia sostenibile e l'accesso a quest'ultima, in particolare lo sviluppo, la promozione, l'utilizzo e lo stoccaggio di energia a basse emissioni di carbonio proveniente da fonti rinnovabili;
b)
le politiche e le normative in tema di energia, in particolare l'elaborazione di politiche e l'adozione di una normativa in grado di garantire tariffe energetiche accessibili e sostenibili;
c)
l'efficienza energetica, in particolare lo sviluppo e l'introduzione di norme di efficienza energetica e l'attuazione di misure di efficienza energetica in diversi settori (industriale, commerciale, pubblico e domestico), nonché attività di accompagnamento didattiche e di sensibilizzazione;
d)
i trasporti, in particolare lo sviluppo, la promozione e l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici e privati più ecologici come i veicoli ibridi, elettrici o a idrogeno e i sistemi di spostamento mediante car-pooling o in bicicletta;
e)
l'urbanistica e l'edilizia, in particolare la promozione e l'introduzione di norme elevate di qualità ambientale e di alto rendimento energetico in fase di pianificazione urbana e di edilizia; e
f)
il turismo, in particolare la promozione di infrastrutture per il turismo ecologiche e autosufficienti sotto il profilo energetico (basate sulle energie rinnovabili).
Storico versioni
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