Art. 22

Energia

In vigore dal 5 ott 2021
Energia Nel quadro dell'associazione, la cooperazione in materia di energia sostenibile può riguardare: a) la produzione e la distribuzione di energia sostenibile e l'accesso a quest'ultima, in particolare lo sviluppo, la promozione, l'utilizzo e lo stoccaggio di energia a basse emissioni di carbonio proveniente da fonti rinnovabili; b) le politiche e le normative in tema di energia, in particolare l'elaborazione di politiche e l'adozione di una normativa in grado di garantire tariffe energetiche accessibili e sostenibili; c) l'efficienza energetica, in particolare lo sviluppo e l'introduzione di norme di efficienza energetica e l'attuazione di misure di efficienza energetica in diversi settori (industriale, commerciale, pubblico e domestico), nonché attività di accompagnamento didattiche e di sensibilizzazione; d) i trasporti, in particolare lo sviluppo, la promozione e l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici e privati più ecologici come i veicoli ibridi, elettrici o a idrogeno e i sistemi di spostamento mediante car-pooling o in bicicletta; e) l'urbanistica e l'edilizia, in particolare la promozione e l'introduzione di norme elevate di qualità ambientale e di alto rendimento energetico in fase di pianificazione urbana e di edilizia; e f) il turismo, in particolare la promozione di infrastrutture per il turismo ecologiche e autosufficienti sotto il profilo energetico (basate sulle energie rinnovabili).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2021:1764:oj#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo