Art. 7
Missioni
In vigore dal 10 mag 2021
Missioni
1. Le missioni di R&I possono essere istituite nei settori di missione individuati nell’allegato VI del regolamento (UE) 2021/695.
2. Per ciascun settore di missione è costituito un comitato di missione, a meno che non sia possibile utilizzare strutture di consulenza esistenti, nel qual caso il comitato di programma di cui all’ è informato in anticipo.
Ogni comitato di missione è composto da un massimo di 15 soggetti indipendenti ad alto livello con un’ampia gamma di competenze, compresi, se del caso, esperti nel campo delle scienze sociali e umane provenienti da tutta l’Europa e da altre regioni del mondo, compresi i rappresentanti degli utenti finali interessati. I membri del comitato di missione sono nominati dalla Commissione in esito a una procedura trasparente di designazione che include un invito pubblico a manifestare interesse. Il comitato di programma è consultato tempestivamente per quanto riguarda le procedure di designazione e di selezione, compresi i criteri utilizzati. Il mandato dei membri del comitato di missione ha una durata fino a cinque anni, rinnovabile una volta.
3. I comitati di missione non dispongono di poteri decisionali. Forniscono consulenza alla Commissione su quanto segue:
a)
l’individuazione e progettazione di una o più missioni nel rispettivo settore di missione secondo le disposizioni e i criteri di cui all’ del regolamento (UE) 2021/695;
b)
il contenuto dei programmi di lavoro e la loro revisione, ove necessario per il conseguimento degli obiettivi della missione, con il contributo dei portatori di interessi e, se del caso, del pubblico;
c)
le caratteristiche dei portafogli di progetti per missioni;
d)
le azioni di adeguamento, o cessazione se del caso, in base alle valutazioni dell’attuazione secondo gli obiettivi definiti della missione;
e)
la selezione di esperti esterni indipendenti conformemente all’articolo 49 del regolamento (UE) 2021/695, briefing degli esperti esterni indipendenti e criteri di valutazione e relativa ponderazione;
f)
condizioni quadro che contribuiscono a raggiungere gli obiettivi della missione;
g)
comunicazione, anche sull’esecuzione e i risultati della missione;
h)
coordinamento delle politiche tra gli attori pertinenti a diversi livelli, in particolare per quanto riguarda le sinergie con altre politiche dell’Unione;
i)
indicatori chiave di prestazione.
La consulenza dei comitati di missione è resa pubblica.
4. Il comitato di programma è coinvolto nella preparazione e nel ciclo di vita delle missioni per ciascun settore di missione. A tal fine il comitato di programma tiene conto sia delle questioni pertinenti del contesto nazionale sia delle opportunità di migliorare l’allineamento con le attività svolte a livello nazionale. La cooperazione con i comitati di missione avviene in maniera tempestiva e globale.
5. Il programma di lavoro di cui all’ comprende, per ciascuna missione individuata nel piano strategico, la progettazione, le caratteristiche dei rispettivi portafogli di progetti e le disposizioni specifiche per consentire un approccio di portafoglio efficiente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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