Art. 14

Procedura di comitato

In vigore dal 10 mag 2021
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita da un comitato (17). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.   Il comitato si riunisce nelle varie formazioni di cui all’allegato II, in funzione dell’argomento da discutere. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011. 4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011. 5.   Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda. 6.   Per quanto riguarda gli atti di esecuzione da adottare ai sensi dell’, paragrafo 3, qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011. 7.   La Commissione informa periodicamente il comitato sui progressi generali dell’attuazione del programma specifico e gli trasmette informazioni tempestive su tutte le azioni e componenti proposte o finanziate nel quadro del regolamento (UE) 2021/695 e le sue parti esternalizzate, come indicato nell’allegato III della presente decisione, incluse le informazioni e le analisi particolareggiate delle statistiche degli inviti individuali.
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