Art. 12

Comitato CEI

In vigore dal 10 mag 2021
Comitato CEI 1.   Il Comitato CEI fornisce consulenza alla Commissione in merito a quanto segue: a) la strategia generale per la componente CEI del pilastro III «Europa innovativa»; b) il programma di lavoro per l’attuazione delle azioni del CEI; c) i criteri di valutazione della capacità di innovazione e del profilo di rischio delle proposte e l’opportuno equilibrio di sovvenzioni, capitale e altre forme di finanziamento per l’Acceleratore; d) l’individuazione di portafogli strategici di progetti; e) il profilo dei responsabili della gestione dei programmi. 2.   Il Comitato CEI può, su richiesta, rivolgere raccomandazioni alla Commissione in merito a quanto segue: a) tutti gli aspetti che, dal punto di vista dell’innovazione, possono migliorare e promuovere gli ecosistemi dell’innovazione in tutta Europa, i risultati e l’impatto degli obiettivi della componente CEI e la capacità delle imprese innovative di introdurre le proprie soluzioni; b) l’individuazione, in collaborazione con i pertinenti servizi della Commissione e, se del caso, con le autorità nazionali e regionali e gli altri soggetti pertinenti quali il comitato direttivo dell’EIT, di eventuali ostacoli normativi per gli imprenditori, in particolare quelli che ricevono sostegno nell’ambito della componente CEI; c) le tendenze tecnologiche emergenti dei portafogli del CEI, per ispirare la programmazione in altre parti del programma specifico; d) l’individuazione di questioni specifiche per le quali è necessaria la consulenza del Comitato CEI. Il Comitato CEI agisce ai fini del conseguimento degli obiettivi del CEI. Agisce con integrità e probità, e svolge le proprie funzioni con efficienza e trasparenza. Il Comitato CEI delibera conformemente al mandato di cui all’allegato I, pilastro III, sezione 1. 3.   Il Comitato CEI è composto da 15-20 persone indipendenti ad alto livello provenienti da varie parti dell’ecosistema europeo dell’innovazione, compresi imprenditori, dirigenti aziendali, investitori, esperti delle pubbliche amministrazioni e ricercatori, compresi esperti accademici in materia di innovazione. Il Comitato CEI contribuisce ad azioni di sensibilizzazione e i suoi membri si adoperano per accrescere il prestigio del marchio CEI. I membri del Comitato CEI sono nominati dalla Commissione a seguito di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse, o entrambi, a seconda di quale soluzione la Commissione ritenga più idonea, tenendo conto della necessità di trovare un equilibrio tra competenze, genere, età e distribuzione geografica. Il loro mandato è limitato a due anni ed è rinnovabile due volte, con un sistema di nomina a rotazione tale per cui i membri siano nominati ogni due anni. 4.   Il presidente del Comitato CEI è una personalità di alto profilo che ha legami con il mondo dell’innovazione, con una solida comprensione in materia di ricerca e sviluppo (R&S). Il presidente del Comitato CEI è nominato dalla Commissione a seguito di una procedura di selezione trasparente. Il mandato del presidente del Comitato CEI è limitato a quattro anni, rinnovabile una volta. Il presidente del Comitato CEI presiede il Comitato CEI, le prepara le riunioni, assegna compiti ai membri e può costituire sottogruppi ad hoc, in particolare per individuare le tendenze tecnologiche emergenti dei portafogli del CEI. Il presidente del Comitato CEI rappresenta il CEI nel mondo dell’innovazione. Il presidente del Comitato CEI promuove anche il CEI e agisce da interlocutore con la Commissione e, tramite i pertinenti comitati di programma, con gli Stati membri. La Commissione fornisce assistenza amministrativa al presidente del Comitato CEI. 5.   La Commissione stabilisce un codice di condotta che riguarda, tra l’altro, le pratiche atte ad evitare i conflitti di interesse e la violazione della riservatezza. Al momento dell’insediamento, i membri del Comitato CEI convengono di rispettare il codice di condotta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2021:764:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo