Art. 11
Consiglio europeo per l’innovazione
In vigore dal 10 mag 2021
Consiglio europeo per l’innovazione
1. Il CEI, istituito ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2021/695, comprende il Comitato ad alto livello («Comitato CEI») di cui all’ della presente decisione.
2. La Commissione provvede affinché l’attuazione del CEI:
a)
sia conforme ai principi di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/695, tenendo debitamente conto del parere del Comitato CEI sulla strategia generale per il CEI di cui all’, paragrafo 1, lettera a);
b)
non provochi distorsioni della concorrenza contrarie all’interesse comune.
3. Ai fini della gestione dei finanziamenti misti del CEI, la Commissione ricorre alla gestione indiretta oppure. Ove ciò non sia possibile, la Commissione può fondare una società veicolo («Fondo CEI») da gestire in conformità delle norme applicabili in materia di responsabilità.
Quando fonda una società veicolo ai sensi del primo comma, la Commissione si adopera al fine di assicurare la partecipazione di altri investitori pubblici e privati. Ove ciò non sia possibile nella fase iniziale, la Commissione struttura la società veicolo del CEI in modo tale da poter attrarre altri investitori pubblici o privati allo scopo di incrementare l’effetto leva del contributo dell’Unione.
4. La Commissione assicura l’effettiva complementarità tra il CEI, l’EIT e il programma InvestEU.
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