Art. 13
Programmi di lavoro
In vigore dal 10 mag 2021
Programmi di lavoro
1. Il programma specifico è attuato attraverso i programmi di lavoro di cui al paragrafo 2 del presente articolo conformemente all’articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) («regolamento finanziario»). I programmi di lavoro indicano l’impatto previsto e sono elaborati a seguito della pianificazione strategica quale descritta nell’ e nell’allegato I della presente decisione. La Commissione informa periodicamente e sin dalle fasi iniziali il comitato di cui all’ sui progressi generali dell’attuazione delle azioni indirette del programma specifico, incluse le missioni, anche per consentire al comitato di fornire contributi appropriati e tempestivi durante la pianificazione strategica, nonché sull’elaborazione dei programmi di lavoro, in particolare per quanto riguarda le missioni.
I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l’importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.
2. La Commissione adotta programmi di lavoro distinti, mediante atti di esecuzione, per l’attuazione delle azioni previste dalle seguenti componenti, conformemente all’, paragrafo 1:
a)
il CER, per il quale il programma di lavoro è stabilito dal Consiglio scientifico del CER a norma dell’, paragrafo 2, lettera b), secondo la procedura di consultazione di cui all’, paragrafo 3; la Commissione si discosta dal programma di lavoro stabilito dal Consiglio scientifico del CER solo se ritiene che non sia conforme alla presente decisione; in tal caso, la Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4; la Commissione motiva debitamente tale misura;
b)
tutti i poli tematici del pilastro «Sfide globali e competitività industriale europea», le azioni Marie Skłodowska-Curie, le infrastrutture di ricerca, gli ecosistemi europei dell’innovazione, l’ampliamento della partecipazione e la diffusione dell’eccellenza e la riforma e il miglioramento del sistema europeo di R&I, secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4;
c)
il CEI, per il quale il programma di lavoro è elaborato in base alla consulenza fornita dal Comitato CEI a norma dell’, paragrafo 1, lettera b), secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4;
d)
il JRC, per il quale il programma di lavoro pluriennale tiene conto del parere del consiglio di amministrazione del JRC di cui alla decisione 96/282/Euratom della Commissione.
3. Oltre ai requisiti ai sensi dell’articolo 110 del regolamento finanziario, i programmi di lavoro di cui al paragrafo 2 includono se del caso:
a)
l’indicazione dell’importo stanziato per ciascuna azione e missione e un calendario indicativo di attuazione;
b)
in relazione alle sovvenzioni, le priorità, i criteri di selezione e di concessione e il peso relativo dei diversi criteri di concessione, nonché la percentuale massima di finanziamento dei costi ammissibili complessivi;
c)
l’importo stanziato per i finanziamenti misti in conformità degli articoli da 45 a 48 del regolamento (UE) 2021/695;
d)
gli eventuali obblighi supplementari per i beneficiari, in conformità degli articoli 39 e 41 del regolamento (UE) 2021/695.
4. La Commissione adotta mediante atti di esecuzione le seguenti misure:
a)
la decisione sull’approvazione delle azioni indirette da finanziare quando l’importo stimato del contributo dell’Unione nell’ambito del programma specifico è pari o superiore a 2,5 milioni di EUR, ad eccezione delle azioni nell’ambito del CER; la decisione sull’approvazione delle azioni indirette da finanziare nell’ambito del polo tematico «Cultura, creatività e società inclusiva», quando l’importo stimato del contributo dell’Unione previsto nell’ambito del programma specifico è pari o superiore a 1 milione di EUR;
b)
la decisione sull’approvazione delle azioni da finanziare che comportano l’uso di embrioni umani e di cellule staminali embrionali umane e delle azioni nell’ambito del polo tematico «Sicurezza civile per la società» di cui all’, paragrafo 1, lettera b), punto iii);
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni
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