Art. 9
Consiglio scientifico del CER
In vigore dal 10 mag 2021
Consiglio scientifico del CER
1. Il Consiglio scientifico del CER è composto da scienziati indipendenti, ingegneri e studiosi di chiara fama e con le competenze necessarie, con l’inclusione sia di donne che di uomini di diverse fasce d’età e assicurando la copertura delle diverse aree di ricerca e varietà di provenienza geografica. I membri del Consiglio scientifico del CER operano a titolo personale e in totale indipendenza. Sono nominati dalla Commissione a seguito di una procedura di selezione indipendente e trasparente concordata con il Consiglio scientifico del CER, che prevede tra l’altro una consultazione aperta della comunità scientifica e la trasmissione di una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
Il mandato dei membri del Consiglio scientifico del CER è limitato a quattro anni, rinnovabile una volta, in base a un sistema di rotazione che assicuri la continuità dei lavori del Consiglio scientifico del CER.
2. Il Consiglio scientifico del CER stabilisce:
a)
la strategia generale per il CER;
b)
il programma di lavoro per l’attuazione delle attività del CER;
c)
i metodi e le procedure per la valutazione inter pares e la valutazione delle proposte, sulla cui base sono selezionate le proposte da finanziare;
d)
la propria posizione su qualsiasi aspetto che, da un punto di vista scientifico, possa rafforzare i risultati e l’impatto del CER e la qualità delle ricerche svolte;
e)
un codice di condotta che, tra l’altro, riguardi le pratiche atte a evitare i conflitti di interesse.
La Commissione si discosta dalle posizioni stabilite dal Consiglio scientifico del CER conformemente al primo comma, lettere a), c), d) ed e), soltanto qualora ritenga che la presente decisione non sia stata rispettata. In tal caso, la Commissione adotta misure destinate a garantire la continuità dell’attuazione del programma specifico e della realizzazione dei suoi obiettivi, evidenziando e motivando debitamente i punti di divergenza rispetto alle posizioni del Consiglio scientifico del CER.
3. Il Consiglio scientifico del CER delibera conformemente al mandato di cui all’allegato I, pilastro I, sezione 1.
4. Il Consiglio scientifico del CER agisce esclusivamente nell’interesse del CER, conformemente ai principi di cui all’. Agisce con integrità e probità, e svolge le proprie funzioni con efficienza e nella massima trasparenza.
Storico versioni
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