Art. 8
Consiglio europeo della ricerca
In vigore dal 10 mag 2021
Consiglio europeo della ricerca
1. La Commissione istituisce un Consiglio europeo della ricerca («CER») per attuare le azioni del pilastro I, «Scienza di eccellenza», relative al CER. Il CER succede al Consiglio europeo della ricerca istituito dalla decisione C(2013)8915 della Commissione del 12 dicembre 2013 (15).
2. Il CER è composto dal Consiglio scientifico indipendente del CER di cui all’ e dalla struttura esecutiva specifica del CER di cui all’.
3. Il CER ha un presidente scelto tra gli scienziati più esperti e riconosciuti a livello internazionale.
Il presidente del CER è nominato dalla Commissione in esito a una procedura di selezione trasparente cui partecipa un apposito comitato di ricerca indipendente. Il processo di assunzione e il candidato selezionato ottengono l’approvazione del Consiglio scientifico del CER. Il mandato del presidente del CER è limitato a quattro anni, rinnovabile una volta.
Il presidente del CER presiede il Consiglio scientifico del CER. Il presidente del CER assicura la guida del Consiglio scientifico del CER e il suo collegamento con la struttura esecutiva specifica del CER e rappresenta il Consiglio scientifico del CER nel mondo della scienza.
4. Il CER opera in conformità dei suoi principi fondamentali di eccellenza scientifica, scienza aperta, autonomia, efficienza, efficacia, trasparenza, responsabilità e integrità della ricerca. Garantisce la continuità con le azioni del CER svolte a norma della decisione della Commissione del 12 dicembre 2013.
5. Mediante le sue attività, il CER sostiene, con un approccio ascendente, la ricerca di frontiera svolta in tutti i settori dagli sperimentatori principali e dalle loro équipe in concorrenza a livello europeo, inclusi i ricercatori che muovono i primi passi della loro carriera.
6. La Commissione agisce come garante dell’autonomia e dell’integrità del CER e assicura il corretto svolgimento dei compiti a esso affidati.
La Commissione garantisce che l’attuazione delle azioni del CER avvenga conformemente ai principi di cui al paragrafo 4 del presente articolo e alla strategia generale del CER di cui all’, paragrafo 2, lettera a), stabilita dal Consiglio scientifico del CER.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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